Riscaldamento: nel regolamento condominiale niente divieto di distacco

 

Il regolamento condominiale, anche se contrattuale, non può vietare il distacco dal servizio centralizzato di riscaldamento o onerare comunque il condomino di sostenere le spese di utilizzo del medesimo. Eventuali clausole devono infatti considerarsi nulle. Lo ha chiarito la Corte di cassazione (seconda se. civ.) — scrive Italia Oggi — con l’ordinanza n. 11970. Nella specie un condomino aveva impugnato le delibere con le quali l’assemblea aveva approvato il rendiconto e il preventivo delle spese della gestione annuale del riscaldamento condominiale e aveva rigettato la richiesta di distacco dal relativo impianto formulata dal comproprietario, in quanto non consentita dal regolamento. Il condomino aveva quindi richiesto che il tribunale accertasse il suo diritto di non concorrere più alle spese di gestione del riscaldamento centralizzato. Il condominio, nel costituirsi in giudizio, aveva invocato la previsione del regolamento contrattuale che vietava il distacco dall’impianto comune, eccependo altresì la mancanza, nel caso di specie, dei requisiti legittimanti l’operazione. Il tribunale, decidendo sulle domande avanzate dal condomino, aveva ritenuto legittimo il distacco dall’impianto ma aveva al contempo ritenuto valida la clausola regolamentare, di fatto obbligando il comproprietario a continuare a concorrere alle spese di gestione, facendo quindi venire meno una dei principali vantaggi derivanti dall’operazione di distacco. La sentenza, appellata dinanzi al giudice di secondo grado, era stata integralmente confermata.

 COLF E BADANTI: EBILCOBA TI ASSISTE, TI RIMBORSA LA MALATTIA E TI TUTELA IN TUTTE LE VERTENZE DI LAVORO. SOTTOSCRIVI IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO INSERENDO IL CODICE E1 NEI VERSAMENTI INPS

 

Articoli Correlati